1. Ai fini della presente legge sono da considerare:
a) teoricamente a rischio, tutti gli enti, gli esercizi e le aziende che svolgono o gestiscono attività in relazione alle quali possono essere commessi reati contro la persona o contro il patrimonio proprio o di terzi ricevuto in custodia;
b) effettivamente a rischio:
1) gli enti, gli esercizi e le aziende appartenenti a categorie che svolgono o gestiscono attività in relazione alle quali nel corso degli ultimi cinque anni si sono verificati in media uno o più reati contro la persona all'anno ogni cinquecento punti operativi di enti o aziende appartenenti alla medesima categoria e uno o più reati contro il patrimonio all'anno ogni cento punti operativi di enti, esercizi o aziende appartenenti alla medesima categoria;
2) tutti gli enti, gli esercizi e le aziende presso i quali sono utilizzati o custoditi in via continuativa beni di elevato
3) tutti gli enti, gli esercizi e le aziende presso i quali si svolgono attività soggette a nulla osta di segretezza, che producono beni o forniscono servizi di importanza strategica per l'economia, rilevanti nella costituzione del «sistema Paese», o che possono rappresentare obiettivi strategici per eventuali attentati o interruzione di servizi di pubblica utilità.
2. La determinazione annuale delle categorie da considerare effettivamente a rischio ai sensi del comma 1, lettera b) numero 1), è effettuata dalla commissione in base ai dati sui reati contro la persona e il patrimonio relativi all'anno precedente. In sede di determinazione delle categorie effettivamente a rischio, la commissione tiene discrezionalmente conto, oltre che del numero dei reati, anche della loro gravità.
3. L'elenco degli enti, degli esercizi e delle aziende di cui al comma 1, lettera b), numero 2), è predisposto e tenuto dalla commissione, che lo aggiorna ogniqualvolta ne ravvisa l'opportunità.
4. La rilevazione degli enti, degli esercizi o delle aziende di cui al comma 1, lettera b), numero 3), è effettuata e aggiornata a cura dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti, della salute, dei beni e delle attività culturali e delle comunicazioni, ciascuno per la parte di propria competenza.
5. Gli obblighi stabiliti dalla presente legge si applicano solo agli enti, agli esercizi e alle aziende effettivamente a rischio.
6. Il porto d'armi per la difesa personale può essere rilasciato solo alle persone permanentemente a rischio e su loro richiesta. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, tramite l'Ufficio