Art. 5.
(Persone giuridiche a rischio).

      1. Ai fini della presente legge sono da considerare:

          a) teoricamente a rischio, tutti gli enti, gli esercizi e le aziende che svolgono o gestiscono attività in relazione alle quali possono essere commessi reati contro la persona o contro il patrimonio proprio o di terzi ricevuto in custodia;

          b) effettivamente a rischio:

              1) gli enti, gli esercizi e le aziende appartenenti a categorie che svolgono o gestiscono attività in relazione alle quali nel corso degli ultimi cinque anni si sono verificati in media uno o più reati contro la persona all'anno ogni cinquecento punti operativi di enti o aziende appartenenti alla medesima categoria e uno o più reati contro il patrimonio all'anno ogni cento punti operativi di enti, esercizi o aziende appartenenti alla medesima categoria;

              2) tutti gli enti, gli esercizi e le aziende presso i quali sono utilizzati o custoditi in via continuativa beni di elevato

 

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valore, tra cui le banche, gli uffici postali, le società che curano il trasporto, la contazione e la custodia di banconote e di altri valori, le gioiellerie e i laboratori di preziosi, i depositi di oggetti d'uso e di macchinari di valore, i musei e gli altri siti in cui sono conservate opere d'arte;

              3) tutti gli enti, gli esercizi e le aziende presso i quali si svolgono attività soggette a nulla osta di segretezza, che producono beni o forniscono servizi di importanza strategica per l'economia, rilevanti nella costituzione del «sistema Paese», o che possono rappresentare obiettivi strategici per eventuali attentati o interruzione di servizi di pubblica utilità.

      2. La determinazione annuale delle categorie da considerare effettivamente a rischio ai sensi del comma 1, lettera b) numero 1), è effettuata dalla commissione in base ai dati sui reati contro la persona e il patrimonio relativi all'anno precedente. In sede di determinazione delle categorie effettivamente a rischio, la commissione tiene discrezionalmente conto, oltre che del numero dei reati, anche della loro gravità.
      3. L'elenco degli enti, degli esercizi e delle aziende di cui al comma 1, lettera b), numero 2), è predisposto e tenuto dalla commissione, che lo aggiorna ogniqualvolta ne ravvisa l'opportunità.
      4. La rilevazione degli enti, degli esercizi o delle aziende di cui al comma 1, lettera b), numero 3), è effettuata e aggiornata a cura dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti, della salute, dei beni e delle attività culturali e delle comunicazioni, ciascuno per la parte di propria competenza.
      5. Gli obblighi stabiliti dalla presente legge si applicano solo agli enti, agli esercizi e alle aziende effettivamente a rischio.
      6. Il porto d'armi per la difesa personale può essere rilasciato solo alle persone permanentemente a rischio e su loro richiesta. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, tramite l'Ufficio

 

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centrale interforze per la sicurezza individuale e con la collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo, verifica se chi è titolare di porto d'armi per la difesa personale ha i requisiti di persona permanentemente a rischio. In caso negativo il porto d'armi è ritirato.
      7. Ogni persona che ritiene di essere permanentemente a rischio e che non è iscritta nell'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 4, può chiedere all'Ufficio centrale interforze per la sicurezza individuale, tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui risiede, di ottenere il riconoscimento di persona permanentemente a rischio e le conseguenti misure di protezione. La domanda deve essere corredata da ogni informazione utile a valutare la posizione del richiedente, al quale, entro tre mesi, viene fornita risposta.
      8. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza individuale individua, nell'ambito dell'elenco delle persone permanentemente a rischio, le posizioni di maggiore pericolo effettivo, alle quali è garantito il massimo della protezione. Ai restanti soggetti inseriti nell'elenco le misure di prevenzione sono assicurate in modo proporzionale all'attualità del pericolo che li minaccia.